PSICOLOGO | è un laureato in Psicologia (5 anni)
che ha svolto il tirocinio obbligatorio di un anno dopo la laurea, ha sostenuto
l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione e si è iscritto all'albo. Non
si può definire psicologo chi ha la sola laurea in psicologia, e in generale
chiunque non sia iscritto all'albo. Lo psicologo svolge le attività definite
alla L. 56/89, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.P.R. 328/2001, nonché alla
normativa, nazionale e regionale, che si applica allo psicologo e in sintesi: •
l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi,
le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; • le
attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; • il
coordinamento e la supervisione delle attività degli iscritti alla sezione B.
PSICOTERAPEUTA | Gli psicologi iscritti all'albo che
hanno frequentato una Scuola Universitaria di Specializzazione o una scuola di
psicoterapia privata riconosciuta da apposita commissione ministeriale, per una
durata di 4 o 5 anni, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in
psicoterapia, possono richiedere l'annotazione dell'abilitazione alla
psicoterapia nell’Albo. Sono titoli abilitanti alla psicoterapia anche i
diplomi si specializzazione in scuole universitarie per psicologi. Non si può
definire "specialista" o "specializzato" chi non abbia un
diploma di specializzazione almeno quadriennale riconosciuto dallo Stato.
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